* G.A.: In tutto questo voglio dire solo una cosa, a prescindere dal merito: dove sono gli ambientalisti a Sant'Agata? Dagli alberi alla discarica o forse discariche... chi fa politica dovrebbe farla sempre con i fatti e non solo con le opinioni (pur importanti), altrimenti è pur sempre una forma di convenienza...
ed un altro:
* : A.S.. http://www.youtube.com/watch?v=SQUPaHypgrw eccoli qui G. A. avvisate il prof. Ciro Scaglione
Riporto nuovamente alcune segnalazioni o commenti postati dai lettori (continua a leggere cliccando su "Leggi tutto"):
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Valeria ha lasciato un nuovo commento sul tuo post "Sant'Agata Militello. Il taglio di un pino secolar...":
Ecco cosa è scritto sul sito del corpo forestale dello stato:
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID Pagina/6224
Quali sono i requisiti per definire un albero monumentale?
Con la recente legge n.10/2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la definizione giuridica di "albero monumentale". I requisiti indicati sono i seguenti:
1. l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
[..... omissis ...... (leggere tutto nel post precedente)]
.......... Su di essi, quindi può essere apposto il "vincolo paesaggistico" che ne impedisce l'alterazione o l'abbattimento.
A ciò si aggiunge quanto disposto dalla legge n.10/2013 che stabilisce che: "salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000".
Inoltre, è applicabile l'articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni).
Chi è competente al censimento degli alberi monumentali?
Il Corpo forestale dello Stato ha il compito di curare, ai sensi della legge n.10/2013, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Tale elenco è costituito dagli elenchi regionali alimentati dai rilievi e raccolta dei dati operata dai Comuni. L'elenco viene aggiornato periodicamente ed è reso disponibile alla cittadinanza sui siti delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data, inoltre, pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.
Postato da Valeria in Sant'Agata Militello. "L'Altra Informazione" alle 28 maggio 2014 23:24
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*** Altro lettore del Blog (B.N.) ha inserito questo commento:
Per tagliare gli alberi di alto fusto in condominio occorre l’unanimità dei partecipanti. E’ nulla la delibera assunta a maggioranza.
"L'abbattimento di alberi condominiali, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi innovazione vietata ai sensi dell'art. 1120, 2º c. cod. civ. e che, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio. La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali é nulla e impugnabile in ogni tempo."
(Corte di Appello di Roma, sent. n. 478/2008)
“Per deliberare lo sradicamento degli alberi condominiali occorre l’unanimità dei partecipanti poiché i danni conseguenti al taglio degli alberi di alto fusto sono irreversibili."
(Cass. Pen. n. 24396/2005)
In ogni caso, per procedere al taglio di alberi di alto fusto, ancorché condominiali, occorre munirsi di autorizzazione comunale che viene rilasciata dietro perizia che attesta la necessità del taglio per ragioni di pericolo o per motivi legati alla salute della pianta. L'ufficio competente é l'ufficio verde o l’ufficio assetto del territorio. Questo può prevederlo apposito regolamento comunale.
Ovviamente, in tali casi, il taglio degli alberi si delibera a maggioranza.
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Altro lettore, altra ricerca sul web e altra segnalazione:
............ Altro caso, invece, è quello in cui la pianta risulti irrimediabilmente malata e/o possa rappresentare un concreto pericolo per l’incolumità pubblica. In tali ipotesi, per il taglio degli alberi, il condominio può deliberare a maggioranza.
A ogni modo, per procedere all’abbattimento di alberi ad alto fusto sarà necessario espletare una perizia che attesti la necessità del taglio per le ragioni di pericolo o per i motivi legati alla salute della pianta e presentare poi tale documentazione ai competenti uffici comunali per il rilascio dell’autorizzazione. (N.d.B.: Fare molta attenzione a quest'ultima frase o a quest'ultimo periodo.
www.dirittoambiente.net
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