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L'anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 10,OO e seguenti, presso lo Staff Affari Legali, Gare e Contratti, nei locali comunali siti in Via Roma,23
SONO PRESENTI
il dott. Giuseppe Ricca, nella qualità di Presidente della Commissione di gara
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1) Dott. Vincenzo Masetta Milone nella qualità di sostituto del responsabile del Servizio interessato
2) Sig.ra Daniela Modica - teste
3) Sig. Ignazio Scaffidi Abbate - teste
4) Dr. ssa Rosalia Fontana, in qualità di funzionario verbalizzante,
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Che, entro le ore 9.00 del 21.04.2011,così come dettato dal bando di gara sono pervenute a questo Ufficio n. 02 plichi , giusta attestazione di pari data dell'ufficio del Protocollo Generale, di seguito elencate:
1) Ditech s.r.1. Via Topino, 3 P.Iva: 09043 18 1008 - 00199 Roma
2) Ditta Mancuso Via Carlo Alberto, 31 P.Iva: 01860710837 - 98076 S.Agata Militello
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IL PRESIDENTE INDI
Dà lettura di tutti gli atti che regolano l'appalto;
Constata che tutti i plichi risultano sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contengono tutte le indicazioni prescritte nella lettera di invito e procede ad esaminare, con l'ordine sopra indicato, il plico contenente la documentazione della ditta:
1) Ditech s.r.l., contrassegnata con il n. l ed accerta:
che la ditta ha presentato la documentazione così come richiesto dal bando di gara e pertanto risulta AMMESSA
Di seguito apre il plico contenente l'offerta della ditta:
2) Ditta Mancuso,contrassegnata con il n.2 ed accerta:
che la ditta ha presentato l'istanza di partecipazione alla gara, completa delle dichiarazioni di rito, non sottoscritta dal legale rappresentante;
A tal punto la ditta Mancuso, presente alla gara, produce una dichiarazione con la quale ritiene, a proposito della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara, che:" la dimenticanza non sia motivo di esclusione";
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Che con verbale del 21.04.2011 veniva rinviata alle ore 9.00 del 26.04.2011 la continuazione dell'espletamento delle operazioni di gara de quo;
IL PRESIDENTE
Esaminata l'istanza di partecipazione alla gara presentata dalla ditta Mancuso Roberto;
Vista l'istanza con la quale il titolare della ditta Mancuso Roberto chiede di essere ammesso alla gara;
Vista la sentenza n.32 del 15.03.2006 , emessa dal TAR Valle d'Aosta, allegata al presente, dalla quale sinteticamente si evince che la mancata sottoscrizione di una prescritta dichiarazione,inclusa nel plico contenente l'offerta non può costituire causa di esclusione trovandosi il documento nel plico controfirmato dall'interessato sui lembi di chiusura e pertanto,non possono sussistere dubbi sulla provenienza della dichiarazione stessa.
INDI IL PRESIDENTE
Ammette alla gara la ditta Mancuso Roberto e dopo aver fatto constatare che tutte le buste contenenti le offerte risultano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, le apre ad una ad una, nell'ordine sotto indicato, e legge ad alta voce le offerte delle ditte sopra indicate, anche di quelle escluse:
l) DITECH offre il ribasso del 1,0 %
2) Mancuso Roberto offre il ribasso del 3,21 %
INDI IL PRESIDENTE
…....... AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
La fornitura de quo alla ditta Mancuso Roberto con sede in Via Carlo Alberto, 31 - S.Agata Milite1lo - P.I. 01 860710837 che offre il ribasso del 3,21 % sull'importo posto a b.a. di Euro 22.000,00 e, quindi, per l'importo contrattuale netto di Euro 2l.293,80 +IVA;
Del che si è redatto il presente verbale, che consta di n. due facciate, ….........
Sentenza del TAR in forza della quale è stata sanata l'irregolarità della Ditta Mancuso Roberto.
La Sentenza del TAR può essere ulteriormente ingrandita cliccandoci sopra |
"Consiglio di Stato, Sezione V, decisione 7 novembre 2008, n. 5547
Appalti pubblici - Bando di gara - Carattere vincolante - Portata.
Per la sua natura di lex specialis, il bando di gara vincola non solo i concorrenti, ma anche la stessa
amministrazione che non può esimersi dall’osservarla una volta che sia stata emanata né il
principio del favor alla massima partecipazione alle gare di appalto consente di eludere
l’applicazione di prescrizioni del bando dal contenuto chiaro e preciso.
Appalti pubblici - Offerta - Sottoscrizione – Condizione essenziale per la sua
ammissibilità.
La sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la
dichiarazione contenuta nello stesso consentendo così di risalire alla paternità dell’atto e rendere
l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; pertanto, l’offerta, nelle
procedure a evidenza pubblica, è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla
costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla lex
specialis di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e
l’insostituibilità dell’offerta stessa e la relativa sottoscrizione assume il connotato di condizione
essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale ela mancanza anche parziale della sottoscrizione"
----------*** Nota del Blogger: Per agevolare la lettura ho eliminato le parti ininfluenti del verbale di gara. Il resto è stato inserito col copia e incolla. Mi scuso per l'eventuale presenza di refusi di stampa. (cirosca)
Che verogna si stanno arrafando tutto!!
RispondiEliminaOra si capisce il motivo della mozione, continuate cosi. Ma questo Mancuso è il cugino del Sindaco?
RispondiEliminacerto che è il cugino del sindaco, si tratta di roberto figlio del fratello del padre del sindaco
RispondiEliminaIl lettore che si firma: s.tiritittula, invii i suoi commenti tramite email cliccando sull'apposito pulsante. Dopo attenta verifica, tutto il contenuto verrà pubblicato.
RispondiEliminaSig. Cirosca la invito a cercare la sentenza della cassazione anno 2010, inerente la mancata firma.
RispondiEliminaCome è possibile che l'offerta è inferiore rispetto alla ditta che li fabbrica?
RispondiEliminaQuale utilità hanno questi parchimetri, non era meglio farli gestire ad una cooperativa, così lavoravano almeno cinque persone?
RispondiEliminaLa mancata sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara da parte di un concorrente non può essere considerata in via di principio una irregolarità formale sanabile nel corso del procedimento perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.
RispondiEliminaLa sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta contenuta nello stesso, consentendo così non solo di risalire alla paternità dell’atto ma anche di
rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà; ne consegue che l’apposizione della firma debba avvenire esclusivamente in calce, ovvero in chiusura del documento, come volontà di adesione a quanto precede.
Nel caso di specie, la relazione tecnica, e il capitolato speciale di appalto risultavano erano stati firmati sul frontespizio dal rappresentante dell’impresa e dal professionista, mentre in calce solo dal progettista; la tabella riassuntiva era stata firmata in calce solo dal progettista, il computo metrico e l’elenco descrittivo erano stati firmati sul frontespizio da entrambi e in calce da nessuno.
Nelle procedure di evidenza pubblica, l’offerta “è qualificabile come dichiarazione di volontà del privato volta alla costituzione di un rapporto giuridico e la sua sottoscrizione, secondo le regole previste dalla “lex specialis” di gara, assolve alla funzione di assicurare la provenienza, la serietà, l’affidabilità e l’insostituibilità dell’offerta stessa e la relativa sottoscrizione assume il connotato di condizione essenziale per l’ammissibilità dell’offerta, sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale e la mancanza anche parziale della sottoscrizione inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta” (Consiglio Stato, sez. V, 7 novembre 2008, n. 5547; nello stesso senso, T.A.R. Liguria Genova, sez.
II, 18 febbraio 2010, n. 630, e T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 19 aprile 2010, n. 5498).
Sveglia, sveglia, possibile di queste cose, ne devono parlare il blog cirosca, o l'opposizione?
RispondiEliminaSembra un paese narcotizzato!!!
Scusate ma siamo a Santagata di Militello o nel paese della cuccagna?
RispondiEliminaConcordo con il principe del foro. Se andate a leggere i verbali delle commissioni di gara dei più disparati comuni siciliani (e non solo) per l'aggiudicazione di un appalto o servizio vi renderete conto che alcune ditte sono state escluse proprio perchè mancava la sottoscrizione di un atto che costituisce uno dei documenti integranti, ovvero la domanda di partecipazione. E' stato ritenuto un vizio non sanabile.
RispondiEliminaGiuseppe D.
caro gentilissimo prof. , non ritiene che le sue denunce pubbliche, come quelle dettagliate, dell'opposizione, siano del tutto inutili????
RispondiEliminameglio delle belle denunce anonime, almeno sortiscono effetti certi!
Invito l'Assessore alla trasparenza, a verificare quanto sollevato dal responsabile del blog.
RispondiEliminaVorrei fare un commento sui parcometri. Qualcuno sa dirmi il numero dei posti che gestiranno detti parcometri?
RispondiEliminaGrazie Antonio M.